Oggetto: Vaccinazioni obbligatorie
Il MIUR, con circolare 1622 del 16-08-2017, ha emanato le Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 20 l 7, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci".
La circolare illustra le modalità transitorie da adottarsi per l'anno scolastico 2018/2019, delle quali sintetizzo qui gli aspetti che interessano le scuole secondarie di secondo grado come la nostra.
Il decreto-legge, come è noto, estende a dieci il novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni:
In sintesi, la circolare prevede che le istituzioni scolastiche acquisiscano la documentazione concernente l'obbligo vaccinale, segnalino all' Azienda Sanitaria Locale di competenza l'eventuale mancata presentazione di tale documentazione e adottino le misure relative alla composizione delle classi.
In particolare per l’a.s. 2017/18 i dirigenti scolastici, entro il 31 ottobre 2017, richiedono ai genitori dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, la presentazione di dichiarazioni o documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali.
Tale presentazione può essere effettuata in due modi:
Eventualmente nello stesso modo può essere presentata attestazione di differimento, esonero o avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale.
Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche per le studentesse e gli studenti già frequentanti l'istituzione scolastica.
Nel caso in cui dalla documentazione di cui al punto 2 risultasse la mancanza di una o più vaccinazioni, i genitori, sempre entro il 31 ottobre, devono produrre copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente, oppure precisarlo nella dichiarazione sostituiva di cui al punto 2; tale vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico.
La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.
In ogni caso la mancata presentazione della documentazione, nei termini previsti, non determina la decadenza dell'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.
Entro il 16 novembre 2017 gli operatori scolastici presentino alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio una dichiarazione sostitutiva comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando il modello di cui all'allegato 2.
Il Dirigente scolastico
Piermichele De Agostini
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